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Approfondimenti

Qualche appunto sulla nuova Costituzione egiziana

Alcune note (parziali) sulla nuova Costituzione egiziana che sarà oggetto di referendum il prossimo 15 dicembre.

AdminSito
lunedì 3 dicembre 2012 11:19

L'Egitto, come nel 1971 (art.1), è una Repubblica araba democratica. Fa parte della "nazione araba" ma, oggi, anche del "mondo islamico", si colloca nella Valle del Nilo e in Africa ma anche in Asia (nel 1971 queste coordinate geografiche non erano presenti). L'obiettivo dell'Egitto non è più l'unità del mondo arabo: adesso partecipa alla civiltà mondiale. Come nel 1971 (art. 2) l'islam è la religione di Stato, i principi della shari`a sono la fonte principale nel processo legislativo (che in arabo si dice tashri` cioè, letteralmente "il fare shari`a"), l'arabo è la sua lingua ufficiale. A differenza del 1971 (art. 3) i canoni cristiano ed ebraico sono i principi su cui si bassa il processo legislativo riguardante gli egiziani appartenenti a quelle due religioni in quanto a statuto personale, fatti di religione, e scelta di guide spirituali. Nel 1971 questo articolo non c'era. Di fatto in Egitto ha sempre funzionato il criterio suddetto sebbene la cosa non venisse citata in Costituzione. Che siano menzionati ebrei e cristiani, che per i musulmani sono "gente del Libro" (il Libro è il Corano), "islamizza" molto il testo: non v'è cenno ad altre comunità religiose che pure in Egitto esistono. A differenza del 1971 si cita l'università islamica di al-Azhar (la più antica e blasonata istituzione religiosa del sunnismo). L'articolo 4 la rende un'istituzione indipendente e autonoma con funzione consultiva in materia di "shari`a islamica". E' finanziata dallo Stato. Nella situazione precedente al-Azhar era finanziata dallo Stato e il suo personale era tout court "organo dello Stato", il suo capo era nominato dal Presidente. Come nel 1971 la sovranità è del popolo, il regime è democratico e multipartitico, non sono ammessi partiti che discriminano in base a genere e appartenza religiosa. E' stato eliminato, invece, il divieto di formare partiti su base religiosa. Oggi lo Stato prende in carico i principi di giustizia, eguaglianza e libertà. Attiva i canali della solidarietà sociale. Come nel 1971 fonda la società sulla famiglia, la protegge, vigila sulla sua moralità e provvede ma, a differenza del 1971 e riprendendo un'indicazione coranica, si cura delle vedove e delle donne sole. La nuova Costituzione disegna un'economia "liberista" e "compassionevole". L'art. 25 è particolarmente interessante nell'ottica della "islamizzazione" del sistema, perché cita le tradizionali istituzioni caritatevoli musulmane (i waqf khayri, parliamo di moschee, scuole, opere di utilità pubblica di qualsiasi genere, come strade, biblioteche etc.) impegnando lo Stato a revivificarle e incoraggiarle. Si prefigura dunque un'idea "islamizzata" del welfare e della coesione sociale. Ma "islamizzata nel mercato": queste istituzioni, che sono certamente a fin di bene, nascono infatti dall'iniziativa dei privati, sebbene siano regolate da leggi statali.

Altri articoli della nuova costituzione eliminano la patina "socialista" della Costituzione del 1971 (articoli 29 e 30).

Secondo l'articolo 31 tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge e non sono discriminati. Il principio, sacrosanto, confligge però con la formulazione delle libertà religiose, nella quale non sono garantite comunità diverse dalla musulmana sunnita (l'art. 219), la cristiana e la ebraica. Ovvero: a livello di diritto individuale vengono garantite tutte le libertà (vedi anche l'articolo 43 sulla "libertà di credo") ma a livello di "comunità" i diritti di religioni altre da quelle menzionate non sono citati. La cosa ha un risvolto importante in ottica "inframusulmana": gli sciiti non possono partecipare in alcun modo alla costruzione dell'islam egiziano, non hanno voce in tema di shari`a.

Riguardo alle Forze armate e al loro potere di istituire tribunali la situazione rimane ferma al 1971.

Il Presidente è in carica per quattro anni e può essere rieletto una sola volta. Quando emana leggi che riguardano la sicurezza nazionale e si impongono sulle altre istituzioni democratiche, tali leggi dovranno essere sottoposte a referendum.

La formula con cui il Presidente giura fedeltà al suo paese non cambia.